Art. 2
Informazioni sulle esposizioni sottostanti
In vigore dal 16 ott 2019
Informazioni sulle esposizioni sottostanti
(1) Le informazioni da mettere a disposizione per una cartolarizzazione non ABCP a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 sono indicate nei seguenti allegati:
a)
l’allegato II per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
b)
l’allegato III per i prestiti destinati all’acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
c)
l’allegato IV per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
d)
l’allegato V per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da auto;
e)
l’allegato VI per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
f)
l’allegato VII per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
g)
l’allegato VIII per le esposizioni sottostanti su leasing;
h)
l’allegato IX per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
Ai fini della lettera a), per «immobile residenziale» si intende qualsiasi immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi), acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non sia classificato come immobile non residenziale.
Ai fini della lettera b), per «immobile non residenziale» si intende un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali.
(2) In caso di cartolarizzazioni non ABCP comprendenti più di uno dei tipi di esposizioni sottostanti elencate al paragrafo 1, il soggetto segnalante mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato applicabile per ciascun tipo di esposizione sottostante.
(3) Il soggetto segnalante per la cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata mette a disposizione le informazioni indicate:
a)
negli allegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), in funzione del tipo di esposizione sottostante;
b)
nell’allegato X.
Ai fini del presente paragrafo, per «cartolarizzazione di un’esposizione deteriorata» si intende una cartolarizzazione non ABCP le cui esposizioni sottostanti attive, misurate in termini di saldo del capitale alla data limite dei dati, sono per la maggior parte:
a)
esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7); oppure
b)
attività finanziarie deteriorate quali definite nell’appendice A dell’International Financial Reporting Standard 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (8) o attività finanziarie contabilizzate come deteriorate in base alle norme nazionali che applicano i principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) basati sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9).
(4) Il soggetto segnalante per un’operazione ABCP mette a disposizione le informazioni indicate nell’allegato XI.
(5) Ai fini del presente articolo, le informazioni da mettere a disposizione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 riguardano:
a)
le esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati;
b)
le esposizioni sottostanti inattive che erano esposizioni sottostanti attive alla data limite dei dati immediatamente precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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