Art. 6

Esenzioni de minimis

In vigore dal 1 ott 2019
Esenzioni de minimis 1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento: a) per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV); gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite; b) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX); c) per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); d) per i berici (Beryx spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD); e) per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); f) per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); g) per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 7 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); h) per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); i) per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); j) per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 4 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); k) per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); l) per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino a un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); m) per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); n) per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 4 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); o) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 8, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); p) per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 4 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 8, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); q) per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); r) per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino a un massimo del 2 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN). 2.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere da e) a r), si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, ma comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.
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