Art. 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

In vigore dal 1 ott 2019
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze 1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. 2.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente. 3.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite. 4.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica: — alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite; — alle catture di razza cuculo effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8 soltanto fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.
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