Art. 4
Valutazione di conformità
In vigore dal 1 ott 2019
Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE è rappresentata dal sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o dal sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati dei parametri elencati all’allegato II, punti 2, 3 e 4, e i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati in conformità all’allegato III.
3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
a)
da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure
b)
dai calcoli effettuati sulla base della progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,
la documentazione tecnica contiene i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.
La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.
4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2017 nell’ordine e nel formato ivi stabilito. Fatto salvo l’allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento (UE) 2019/2017.
Storico versioni
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