Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
2)
«lavastoviglie per uso domestico»: l’apparecchio che lava e risciacqua stoviglie, che, nella dichiarazione di conformità, il fabbricante ha dichiarato conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
3)
«lavastoviglie da incasso per uso domestico»: la lavastoviglie per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per:
a)
essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;
b)
essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e
c)
essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;
4)
«modello equivalente»: il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello con identificativo del modello diverso;
5)
«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;
6)
«banca dati dei prodotti»: la raccolta dei dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l’accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1369;
7)
«programma»: la serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fabbricante, importatore o mandatario per determinati livelli di sporco o condizioni di carico, o entrambi;
8)
«eco»: il nome del programma di una lavastoviglie per uso domestico dichiarato dal fabbricante, importatore o mandatario come indicato per il lavaggio di stoviglie con grado di sporco normale e a cui fanno riferimento le specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di efficienza energetica e prestazioni di lavaggio e asciugatura;
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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