Art. 4
Valutazione di conformità
In vigore dal 1 ott 2019
Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE è rappresentata dal sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o dal sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato II, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III del presente regolamento.
3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
a)
da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante; oppure
b)
tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi.
la documentazione tecnica contiene i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fabbricanti differenti.
La documentazione tecnica contiene l’elenco di tutti i modelli equivalenti con gli identificativi di modello.
4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2016, nell’ordine e nel formato ivi stabilito. Fatto salvo l’allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti contenente le stesse informazioni di cui al regolamento (UE) 2019/2016.
Storico versioni
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