Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di elettricità dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
(2)
«apparecchio di refrigerazione»: l’armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata ove il raffreddamento è ottenuto mediante uno o più sistemi che consumano energia;
(3)
«scomparto»: lo spazio chiuso all’interno di un apparecchio di refrigerazione, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;
(4)
«porta esterna»: la parte di un armadio che può essere spostata o rimossa almeno per consentire lo spostamento del carico dall’esterno all’interno dell’armadio o viceversa;
(5)
«sotto-scomparto»: lo spazio chiuso all’interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di funzionamento diverso da quello dello scomparto in cui si trova;
(6)
«volume totale» (V): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dell’apparecchio di refrigerazione, pari alla somma dei volumi degli scomparti, espresso in dm3 o litri;
(7)
«volume dello scomparto» (Vs
): il volume dello spazio racchiuso entro il rivestimento interno dello scomparto, espresso in dm3 o litri;
(8)
«armadio refrigerato professionale»: l’apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinato alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all’esposizione o all’accesso da parte dei clienti, quale definito al regolamento (UE) 2015/1095;
(9)
«abbattitore»: l’apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a –18 °C nel caso del congelamento, quale definito al regolamento (UE) 2015/1095;
(10)
«congelatore a pozzetto professionale»: il congelatore i cui scomparti sono accessibili dall’alto oppure che dispone sia di scomparti ad apertura dall’alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall’alto supera il 75 % del volume lordo totale dell’apparecchio, utilizzato per la conservazione di alimenti in ambienti non domestici;
(11)
«congelatore»: l’apparecchio di refrigerazione avente unicamente scomparti a 4 stelle;
(12)
«scomparto per prodotti congelati»: il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o inferiore a 0 °C; equivale a uno scomparto a 0 stelle, 1 stella, 2 stelle, 3 stelle o 4 stelle, secondo quanto indicato nell’allegato III, tabella 3;
(13)
«tipo di scomparto»: il tipo di scomparto dichiarato sulla base dei parametri di prestazione di refrigerazione Tmin, Tmax, Tc e altri indicati nell’allegato III, tabella 3;
(14)
«temperatura minima» (Tmin), la temperatura minima all’interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell’allegato III, tabella 3;
(15)
«temperatura massima» (Tmax): la temperatura massima all’interno di uno scomparto durante le prove di conservazione, secondo quanto indicato nell’allegato III, tabella 3;
(16)
«temperatura obiettivo» (Tc): la temperatura di riferimento all’interno di uno scomparto nella fase di prova, secondo quanto indicato nell’allegato III, tabella 3, e corrispondente alla temperatura per testare il consumo energetico, espressa come media nel tempo per una serie di sensori;
(17)
«scomparto a 0 stelle» e «scomparto per la produzione di ghiaccio»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a 0 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(18)
«scomparto a 1 stella»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –6 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(19)
«scomparto a 2 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –12 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(20)
«scomparto a 3 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –18 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(21)
«scomparto congelatore» o «scomparto a 4 stelle»: lo scomparto per prodotti congelati con una temperatura obiettivo e condizioni di conservazione pari a –18 °C e che soddisfa i requisiti relativi alle capacità di congelamento;
(22)
«capacità di congelamento»: la quantità di alimenti freschi che può essere congelata in uno scomparto congelatore in 24 ore; essa non deve essere inferiore a 4,5 kg per 24 h per 100 litri di volume dello scomparto congelatore, con un minimo di 2,0 kg/24 h;
(23)
«apparecchio di refrigerazione avente funzione di vendita diretta»: l’apparecchio di refrigerazione utilizzato allo scopo di mostrare e vendere ai clienti articoli a determinate temperature inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso lati aperti, una o più porte o cassetti, o entrambi, e che può consistere anche in un armadio con aree utilizzate per conservare o servire articoli non accessibili ai clienti; sono esclusi i minibar e i frigoriferi cantina quali definiti al regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione (10);
(24)
«minibar»: l’apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di prodotti alimentari nelle camere d’albergo e in ambienti simili;
(25)
«frigorifero cantina»: l’apparecchio di refrigerazione dedicato per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo di uno scomparto cantina, quali definite nell’allegato III, tabella 3, e dotato di sistemi antivibrazione;
(26)
«apparecchio di refrigerazione dedicato»: l’apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto;
(27)
«scomparto cantina»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 °C, un tasso di umidità interna compreso tra il 50 % e l’80 % e condizioni di conservazione comprese tra 5 °C e 20 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(28)
«apparecchio di refrigerazione mobile»: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;
(29)
«alimenti»: cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
(30)
«indice di efficienza energetica» (IEE): il valore indice per l’efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione espresso in percentuale, come definito all’allegato III, punto 5;
(31)
«apparecchio di refrigerazione a bassa rumorosità»: l’apparecchio di refrigerazione sprovvisto di compressione di vapore e con emissione di rumore aereo inferiore a 27 decibel ponderati A riferiti a 1 picowatt (dB(A) re 1 pW);
(32)
«emissione di rumore aereo»: il livello di potenza sonora dell’apparecchio di refrigerazione, espresso in decibel ponderati A riferiti a 1 picowatt (dB(A) re 1 pW);
(33)
«apparecchio combinato»: l’apparecchio di refrigerazione costituito da più tipi di scomparti di cui almeno uno è uno scomparto per prodotti non congelati.
(34)
«scomparto per prodotti non congelati»: il tipo di scomparto con una temperatura obiettivo pari o superiore a 4 °C; può essere uno scomparto dispensa, cantina, a temperatura moderata o per la conservazione di alimenti freschi le cui condizioni di conservazione e temperature obiettivo sono stabilite nell’allegato III, tabella 3;
(35)
«scomparto dispensa»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo di 17 °C e condizioni di conservazione comprese tra 14 °C e 20 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(36)
«scomparto a temperatura moderata»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo pari a 12 °C e condizioni di conservazione comprese tra 2 °C e 14 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(37)
«scomparto per alimenti freschi»: lo scomparto per prodotti non congelati con una temperatura obiettivo di 4 °C e condizioni di conservazione comprese tra 0 °C e 8 °C, come indicato all’allegato III, tabella 3;
(38)
«riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell’ambiente»: il sistema di riscaldamento anticondensa la cui capacità di riscaldamento dipende dalla temperatura ambiente, dall’umidità ambiente o da entrambe;
(39)
«riscaldatore anticondensa», il riscaldatore che impedisce la formazione di condensa sull’apparecchio di refrigerazione;
(40)
«energia ausiliaria» (Eaux
): l’energia utilizzata dal riscaldatore anticondensa regolato dalle condizioni dell’ambiente, espressa in kWh/a.
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Storico versioni
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