Art. 7
Elusione e aggiornamenti del software
In vigore dal 1 ott 2019
Elusione
e aggiornamenti del software
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Il consumo di energia del prodotto e gli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo la stessa norma di prova originariamente utilizzata per la dichiarazione di conformità, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Non si verifica alcun deterioramento delle prestazioni a seguito del rifiuto dell’aggiornamento.
L’aggiornamento del software non ha mai l’effetto di modificare le prestazioni del prodotto in modo tale da renderlo non conforme alle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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