Art. 5

Valutazione di conformità

In vigore dal 1 ott 2019
Valutazione di conformità 1.   La procedura di valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa. 2.   Ai fini della valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei motori contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato I, punto 2, del presente regolamento e i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento. 3.   Ai fini della valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei VSD contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato I, punto 4, del presente regolamento e i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento. 4.   Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute: a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante; oppure b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o entrambe le cose, la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi di modello.
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