Art. 2

In vigore dal 26 set 2019
1.   I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalle misure di salvaguardia di cui al regolamento (UE) 2019/159 al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono assegnati ai contingenti tariffari residui nelle categorie di prodotti pertinenti. 2.   I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari specifici per paese nella categoria di prodotti 25 sono assegnati al contingente tariffario residuo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I prelievi effettuati in relazione ai pertinenti contingenti tariffari specifici per paese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interrotti il 4 novembre 2019.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1590:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo