Art. 1
In vigore dal 26 set 2019
Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:
1)
L' è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:
«2 Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV. Per poter beneficiare del contingente tariffario pertinente i prodotti di acciaio della categoria 4B sono sottoposti al regime di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 per dimostrare che sono utilizzati per la fabbricazione di ricambi automobilistici.
3 La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 sono assegnati “per ordine di arrivo”, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione. Per la categoria 1, nessun paese può utilizzare più del 30 % del contingente tariffario disponibile in ciascun trimestre.».
b)
Il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:
«5 Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 13 e 16, nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del contingente tariffario residuo dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.».
2)
Gli allegati sono così modificati:
a)
l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
b)
l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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