Art. 2
In vigore dal 2 set 2019
Le misure adottate a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e non hanno effetto retroattivo.
Le misure adottate a norma del presente regolamento non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima della sua data di entrata in vigore.
Storico versioni
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