Art. 1
In vigore dal 2 set 2019
1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma dei regolamenti di cui all'allegato 1.B del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2.
4. La parte dell'importo dei dazi antidumping/antisovvenzioni non riscossi a norma del paragrafo 2 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
Storico versioni
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