Art. 3

In vigore dal 2 ago 2019
1.   L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 32 147 498 EUR, ripartito come segue: a) per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,1050 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 406 355 uova; ii) 0,07 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 18 211 121 uova; iii) 0,0167 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 28 730 220 uova; iv) 0,064 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 50 390 617 capi; v) 0,13 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 391 246 capi; vi) 0,17 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 933 867 capi; vii) 0,045 EUR alla settimana per pollastra allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 185 900 capi; viii) 0,055 EUR alla settimana per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 265 136 capi; ix) 0,194 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 140 000 capi; x) 0,13 EUR alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 3 263 749 capi; xi) 0,215 EUR alla settimana per tacchino maschio da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 6 140 730 capi; xii) 0,1475 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 392 869 capi; b) per le perdite connesse all'adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo: i) 0,115 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 323 784 capi; ii) 0,12 EUR alla settimana per pollo da carne standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 5 600 capi; iii) 3,06 EUR alla settimana per cappone di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 2 000 capi; iv) 1,0534 EUR per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 11 021 capi; v) 0,5627 EUR alla settimana per giovane tacchino di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi; c) per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo: i) 0,19 EUR per pollo di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 40 908 capi; ii) 0,2015 EUR per pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 1 455 308 capi; iii) 0,565 EUR per tacchina di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 847 257 capi; iv) 1,03 EUR per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 586 923 capi; d) per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo: i) 0,135 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 621 820 capi; ii) 1,185 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 128 689 capi. 2.   Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.
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