Art. 2

In vigore dal 2 ago 2019
Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo: a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'; e b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato («zone regolamentate»); e c) se sono state versate ai beneficiari dall'Italia al più tardi entro il 30 settembre 2020. Non si applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; e d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
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