Art. 94

Relazioni con altri strumenti

In vigore dal 25 giu 2019
Relazioni con altri strumenti 1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli da 95 a 100, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento. 2.   La Finlandia e la Svezia hanno avuto facoltà di dichiarare, a norma dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e fatte salve le condizioni esposte alle lettere b) e c) di detta disposizione, che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme di detto regolamento, si sarebbe applicata in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Le rispettive dichiarazioni di detti Stati membri sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in allegato al regolamento (CE) n. 2201/2003. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte. 3.   I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al paragrafo 2 su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso. 4.   È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell’Unione europea. 5.   Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2, in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III, sezione 1. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) copia degli accordi di cui al paragrafo 3, e delle relative leggi uniformi di applicazione; b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi, di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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