Art. 3

Condizioni di controllo dell’arrivo di partite nel luogo di destinazione

In vigore dal 24 giu 2019
Condizioni di controllo dell’arrivo di partite nel luogo di destinazione 1.   L’operatore responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione informa, entro un giorno dall’arrivo della partita, l’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione dell’arrivo della partita presso tale stabilimento. 2.   L’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione notifica, attraverso il sistema IMSOC, all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 mediante la compilazione della parte III del DSCE. 3.   L’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione effettua controlli ufficiali presso tale stabilimento al fine di verificare che le partite siano giunte allo stabilimento nel luogo di destinazione, in particolare tramite il controllo dei registri di entrata di tale stabilimento. 4.   Se entro 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il trasporto della partita a norma dell’, paragrafo 1, all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo non è stato notificato a norma del paragrafo 2 l’arrivo della partita nello stabilimento nel luogo di destinazione da parte dell’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione, le autorità competenti effettuano ulteriori indagini al fine di determinare l’ubicazione effettiva della partita. 5.   Qualora le indagini di cui al paragrafo 4 accertino il mancato arrivo della partita allo stabilimento nel luogo di destinazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo e l’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali in tale stabilimento adottano le azioni esecutive che ritengono appropriate nei confronti dell’operatore responsabile della partita conformemente agli articoli 138 e 139 del regolamento (UE) 2017/625.
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