Art. 2

Condizioni di controllo del trasporto di partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione

In vigore dal 24 giu 2019
Condizioni di controllo del trasporto di partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione 1.   L’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione autorizza il trasporto della partita fino allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 soltanto nel caso in cui l’esito dei controlli ufficiali effettuati al posto di controllo frontaliero di arrivo è favorevole. 2.   La partita per la quale è stata rilasciata un’autorizzazione conformemente al paragrafo 1 è: a) sigillata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo; b) trasportata senza essere scaricata o frazionata; c) trasportata direttamente allo stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE. 3.   Immediatamente dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo notifica, attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC») di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, all’autorità competente responsabile dell’esecuzione dei controlli ufficiali nello stabilimento nel luogo di destinazione indicato nel DSCE («luogo di destinazione») che, previa esecuzione dei controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di arrivo, è stato autorizzato il trasporto della partita verso lo stabilimento nel luogo di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1666:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni di controllo del trasporto di partite dal posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione fino allo stabilimento nel luogo di destinazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1666) — Testo vigente | Portale Normativo