Art. 12

Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali

In vigore dal 21 giu 2019
Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali 1.   Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per il trattamento delle domande e autorizzazioni di cui all', paragrafo 1, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e autorizzazioni, per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda e per l'adozione di una decisione. 2.   Il sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali interagisce con quello centrale ai fini della consultazione tra le autorità doganali di cui all'.
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Sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo