Art. 9
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
In vigore dal 21 giu 2019
Consultazione tra le autorità doganali mediante il sistema di decisioni doganali
L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema centrale di gestione delle decisioni doganali quando ha bisogno di consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro prima di adottare una decisione in merito alle domande o alle autorizzazioni di cui all', paragrafo 1.
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