Art. 16
Modifiche del regolamento (UE) n. 346/2013
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 346/2013
Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato:
1)
all' è aggiunta la lettera seguente:
«o) “pre-commercializzazione”: la fornitura di informazioni o comunicazioni, dirette o indirette, su strategie o su idee di investimento da parte del gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, o per suo conto, a potenziali investitori domiciliati o aventi la sede legale nell'Unione, per sondarne l'interesse per un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito o per un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma dell' nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non equivale a un'offerta o a un collocamento presso il potenziale investitore affinché investa in quote o azioni di tale fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.»;
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
1. Un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale può svolgere pre-commercializzazione nell'Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:
a)
sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
b)
equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o
c)
equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o ai documenti di offerta di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale non ancora istituito in versione finale.
Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:
a)
non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale; e
b)
non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.
2. Le autorità competenti non impongono a un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione né di soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima di svolgere attività di pre-commercializzazione.
3. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale provvedono affinché gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale mediante pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito di tali attività possano acquisire soltanto quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale attraverso la commercializzazione autorizzata ai sensi dell'.
L'eventuale sottoscrizione, da parte di investitori professionisti, entro 18 mesi dalla data in cui i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale hanno avviato pre-commercializzazione, di quote o azioni di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di cui alle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, oppure di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione ed è soggetta alle procedure di notifica applicabili di cui all'.
4. Entro due settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale invia alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una lettera informale su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera precisa gli Stati membri e i periodi in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione, descrive brevemente la pre-commercializzazione, tra cui informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, include l'elenco dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale che sono oggetto o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale informano tempestivamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale svolge o ha svolto pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge o è stata svolta la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che è effettuata o è stata effettuata sul suo territorio.
5. Un soggetto terzo svolge pre-commercializzazione per conto di un gestore autorizzato di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale soltanto se è autorizzato in qualità di impresa di investimento a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), di ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), di società di gestione di OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, di gestore di fondi di investimento alternativi a norma della direttiva 2011/61/UE o se agisce in qualità di agente collegato a norma della direttiva 2014/65/UE. Detti terzi sono soggetti alle condizioni di cui al presente articolo.
6. Un gestore di fondo qualificato per l'imprenditoria sociale garantisce che le attività di pre-commercializzazione siano adeguatamente documentate.
(*3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."
(*4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1156:oj#art-16