Art. 2
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 2 agosto 2022 la Commissione presenta una valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.
3. Entro il 2 maggio 2020 gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati disponibili pertinenti sull'uso dell'assicurazione sanitaria di viaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009 da parte dei titolari di visti durante il loro soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché sulle spese sostenute dalle autorità nazionali o dai fornitori di servizi medici per i titolari di visti. Sulla base di tali dati la Commissione, entro 2 novembre 2020, elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1155:oj#art-2