Art. 1
Cooperazione in materia di riammissione
In vigore dal 20 giu 2019
Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni sulle domande ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale.»;
2)
l' è così modificato:
a)
al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o»;
b)
il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. “documento di viaggio riconosciuto”: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;"
c)
sono aggiunti i seguenti punti:
«12. “marittimo”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;
13. “firma elettronica”: una firma elettronica quale definita all', punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(*2) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"
3)
all', paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);
c)
i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, per un paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, o i titolari di un visto valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;»;
4)
all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi.»;
5)
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata, calcolata in giorni, o di finalità del soggiorno; oppure»;
6)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame e delle decisioni riguardo alle domande per conto di tale Stato membro. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Se la rappresentanza si limita conformemente al paragrafo 1, seconda frase, alla raccolta e alla trasmissione dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.
4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:
a)
specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;
b)
può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato»;
d)
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno 20 giorni di calendario prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.
8. Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.»;
e)
sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«10. Se uno Stato membro non è né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente intende presentare la domanda, detto Stato membro si adopera per cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, in tale paese terzo.
11. Qualora un consolato di uno Stato membro in un dato luogo subisca una prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, tale Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro in detto luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti.»;
7)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande sono presentate non più di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto. In singoli casi d'urgenza giustificati, il consolato o le autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:
a)
dal richiedente;
b)
da un intermediario commerciale accreditato;
c)
da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.».
8)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 7, lettera b). Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all'articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
9)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I compilato manualmente o elettronicamente. Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione in merito, elettronicamente.»;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«1 bis. Qualora il richiedente firmi un modulo di domanda elettronicamente, la firma elettronica deve essere una firma elettronica qualificata ai sensi dell', punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.
1 ter. Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I moduli sono disponibili come minimo:
a)
nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o dello Stato membro rappresentante; e
b)
nelle lingue ufficiali del paese ospitante.
Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.»;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.»;
10)
l'articolo 14 è così modificato:
a)
i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che possono essere chiesti al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.
4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o una dichiarazione di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:
a)
se è inteso come dichiarazione di garanzia o dichiarazione di alloggio privato, o entrambe;
b)
se il garante o la persona che invita è una persona fisica, una società o un'organizzazione;
c)
l'identità e gli estremi del garante o della persona che invita;
d)
i dati relativi all'identità (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza) del richiedente o dei richiedenti;
e)
l'indirizzo dell'alloggio;
f)
la durata e la finalità del soggiorno;
g)
gli eventuali legami di parentela con il garante o la persona che invita;
h)
le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS.
Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.
5. I consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.;»
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis. Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. È possibile derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso di un richiedente noto al consolato o alle autorità centrali per integrità e affidabilità, in particolare per quanto riguarda la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
(*3) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).»;"
11)
all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I richiedenti i visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.»;
12)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.
2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 120 EUR o 160 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.»;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
d)
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
ricercatori, quali definiti all', punto 2, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;
(*4) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).»;"
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:
a)
i minori tra i sei e i diciotto anni;
b)
i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
c)
i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni.»;
f)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico, o per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali.»;
g)
al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili.»;
h)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«9. Ogni tre anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione adotta, se opportuno e conformemente all'articolo 51 bis, atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti.»;
13)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«1. Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per servizi prestati.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«4 bis. In deroga al paragrafo 4, i diritti per servizi prestati non superano, in linea di principio, 80 EUR nei paesi terzi in cui lo Stato membro competente non abbia un consolato ai fini della raccolta delle domande e non sia rappresentato da un altro Stato membro.
4 ter. In circostanze eccezionali in cui l'importo di cui al paragrafo 4 bis non è sufficiente per fornire un servizio completo, è possibile imporre diritti per servizi prestati più elevati fino a un massimo di 120 EUR. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la sua intenzione di consentire l'imposizione di diritti per servizi prestati più elevati al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro applicazione. La notifica precisa i motivi alla base della determinazione del livello dei diritti per servizi prestati, in particolare i costi dettagliati che hanno portato alla determinazione di un importo più elevato.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato membro interessato può mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati o al consolato di uno Stato membro con cui ha un accordo di rappresentanza conformemente all'articolo 8.»;
14)
l'articolo 19 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente verificano:»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato o le autorità centrali:
—
segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VIS, e
—
esamina ulteriormente la domanda.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato o le autorità centrali, senza indugio:
—
restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,
—
distrugge i dati biometrici raccolti,
—
rimborsa i diritti per i visti, e
—
non esamina la domanda.»;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. A titolo di deroga del paragrafo 3, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.»;
15)
l'articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato o le autorità centrali verificano:»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se del caso, il consolato o le autorità centrali verificano la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.»;
c)
al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato o le autorità centrali verificano in particolare:»;
d)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati o le autorità centrali possono, in casi giustificati, procedere a un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.»;
16)
l'articolo 22 è così modificato:
a)
i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per motivi legati a una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, le relazioni internazionali o la salute pubblica, uno Stato membro può chiedere alle autorità centrali di altri Stati membri di consultare le proprie autorità centrali nel corso dell'esame delle domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.
2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.»;
b)
il paragrafo 5 è soppresso;
17)
l'articolo 23 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. La decisione sulla domanda è presa senza indugio in singoli casi d'urgenza giustificati.»;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
d)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
è inserito il punto seguente:
«b bis)
rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
rifiutare un visto in conformità dell'articolo 32.»;
iii)
la lettera d) è soppressa;
18)
l'articolo 24 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il terzo comma è soppresso;
ii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una “franchigia” di 15 giorni di calendario.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2016/399, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:
a)
un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;
b)
due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno nei due anni precedenti;
c)
cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni nei tre anni precedenti.
Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata rilasciati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.»;
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«2 bis. In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo.
2 ter. In deroga al paragrafo 2, i consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.
2 quater. Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.
2 quinquies. Ove necessario, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza e delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;
19)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 25 bis
Cooperazione in materia di riammissione
1. In funzione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza in conformità del presente articolo.
2. La Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
a)
il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;
b)
il numero di rimpatri forzati effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul territorio del paese terzo in questione;
c)
il numero di richieste di riammissione per Stato membro accettate dal paese terzo in rapporto al numero di tali richieste presentate a tale paese;
d)
il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, quali:
i)
l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio;
ii)
l'accettazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o del lasciapassare europeo;
iii)
l'accettazione della riammissione di persone che per legge devono essere rimpatriate nel loro paese;
iv)
l'accettazione di voli e operazioni di rimpatrio.
Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione.
3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica.
4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.
5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, anche in materia di migrazione, la Commissione ritenga che un paese non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire, o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato, presenta al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di:
a)
una decisione di esecuzione che sospenda temporaneamente l'applicazione di uno o più dei seguenti articoli, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, o l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini;
b)
una decisione di esecuzione che applichi, in maniera graduale, uno dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, laddove, in seguito a una valutazione della Commissione, le misure applicate conformemente alla decisione di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano ritenute inefficaci.
6. La Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.
8. Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, segnatamente nella cooperazione in materia di riammissione, ritenga che il paese terzo interessato cooperi a sufficienza, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti cittadini del paese terzo in questione e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più delle seguenti misure:
a)
la riduzione a 60 EUR dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
b)
la riduzione a 10 giorni del termine entro il quale vanno prese le decisioni su una domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
c)
l'allungamento del periodo di validità dei visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Tale decisione di esecuzione si applica per massimo un anno. Essa può essere rinnovata.»;
20)
l'articolo 27 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.»;
21)
l'articolo 29 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il visto adesivo è apposto sul documento di viaggio.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;
22)
l'articolo 31 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
23)
l'articolo 32 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto:
«ii bis)
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.»;
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
24)
l'articolo 36 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, istruzioni operative per il rilascio alla frontiera di visti ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;
25)
all'articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione.
3. I consolati o le autorità centrali tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.
I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, se più lunga. Se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.»;
26)
l'articolo 38 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Risorse per l'esame delle domande e il controllo delle procedure di rilascio del visto»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri predispongono nei consolati personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande, la stampa dei visti adesivi e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.»;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.»;
e)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«3 bis. Quando le domande sono esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri forniscono una formazione specifica per assicurare che il personale di tali autorità centrali sia in possesso di sufficienti e aggiornate conoscenze specifiche per paese della situazione socioeconomica locale e di informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.
3 ter. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i consolati dispongano di personale sufficiente e adeguatamente formato per assistere le autorità centrali nell'esame e nelle decisioni sulle domande, in particolare partecipando alle riunioni di cooperazione locale Schengen, scambiando informazioni con altri consolati e autorità locali, raccogliendo a livello locale informazioni utili sui rischi migratori e sulle pratiche fraudolente e procedendo a colloqui ed esami aggiuntivi.»;
f)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Gli Stati membri provvedono a istituire una procedura che consenta ai richiedenti di presentare reclami per quanto concerne:
a)
la condotta del personale presso i consolati e, se del caso, dei fornitori esterni di servizi; o
b)
la procedura di domanda.
I consolati o le autorità centrali tengono un registro dei reclami e del seguito loro riservato.
Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni sulla procedura di cui al presente paragrafo.»;
27)
all'articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.»;
28)
l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Organizzazione e cooperazione consolare
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.
2. Gli Stati membri:
a)
dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;
b)
cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.
3. Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.
5. In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri si adoperano per assicurare la continuità del servizio completo.»;
29)
l'articolo 41 è soppresso;
30)
l'articolo 43 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è soppresso;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dei consolati o delle autorità centrali.»;
c)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda;»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
raccogliere dati e domande (compresi gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato o alle autorità centrali;»;
iii)
le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o i locali del fornitore esterno di servizi;
f)
ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notifica del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e restituirli al richiedente.»;
d)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale valutazione comprende, ove opportuno, l'esame delle licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.»;
e)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
(*5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"
f)
il paragrafo 11 è così modificato:
i)
al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;
b)
tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A tal fine, il consolato o i consolati o le autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni nove mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di ripartire gli oneri di questo controllo periodico.»;
g)
è inserito il seguente paragrafo:
«11 bis. Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi di cui all'allegato X, punto C).»;
31)
l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Articolo 44
Cifratura e trasferimento sicuro di dati
1. In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.
2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.
In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, per esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.
3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.»;
32)
l'articolo 45 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.»;
b)
al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni consolato e le autorità centrali assicurano l'informazione dei cittadini sull'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui stabiliscono una cooperazione, se del caso.»;
33)
l'articolo 47, paragrafo 1, è così modificato:
a)
sono inserite le lettere seguenti:
«a bis)
i criteri in base ai quali una domanda può essere considerata ricevibile di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
a ter)
il fatto che i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta;»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);»;
c)
è aggiunta la lettera seguente:
«j)
informazioni sulla procedura di reclamo di cui all'articolo 38, paragrafo 5.»;
34)
l'articolo 48 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I consolati e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.
A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (*6), la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti dal presente articolo.
Qualora le domande presentate nella giurisdizione interessata siano esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento attivo di tali autorità centrali nella cooperazione locale Schengen. Il personale che contribuisce alla cooperazione locale Schengen riceve un'adeguata formazione ed è opportunamente coinvolto nell'esame delle domande nella giurisdizione interessata.
(*6) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).»;"
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:
a)
compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;
b)
preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;
c)
provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;
d)
compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;
e)
stilare una scheda informativa comune contenente le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1;
f)
controllare, se del caso, l'applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6.»;
c)
il paragrafo 2 è soppresso;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:
a)
statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;
b)
informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza, in particolare concernenti:
i)
la struttura socioeconomica del paese ospitante;
ii)
le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;
iii)
l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
iv)
le rotte dell'immigrazione irregolare;
v)
le tendenze in materia di condotta fraudolenta;
vi)
le tendenze relative ai rifiuti di visto;
c)
informazioni sulla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e con le compagnie di trasporto;
d)
informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.»;
e)
al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;
f)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«7. Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a tali relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
35)
l'articolo 50 è soppresso;
36)
l'articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;
37)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 51 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*7).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*7)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
38)
l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Articolo 52
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato visti”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
39)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
40)
l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
41)
l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
42)
gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi;
43)
l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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