Art. 23
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.
3. Nonostante il paragrafo 2, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.
4. Le domande di rinnovo delle licenze di cui al paragrafo 3 presentate dopo il 1o febbraio 2021 sono effettuate conformemente al presente regolamento.
5. Nonostante l’, paragrafo 1, la detenzione, l’introduzione e l’uso, da parte di privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 sono autorizzati fino al 2 febbraio 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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