Art. 27

Immissione in libera pratica

In vigore dal 20 giu 2019
Immissione in libera pratica Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa conformemente all' è immesso in libera pratica quando sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione ed è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti: a) nei quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione le autorità di vigilanza del mercato non hanno richiesto alle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, di mantenere la sospensione; b) le autorità di vigilanza del mercato hanno comunicato alle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, la loro approvazione dell'immissione in libera pratica. L'immissione in libera pratica non è considerata quale prova della conformità al diritto dell'Unione.
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