Art. 27
Immissione in libera pratica
In vigore dal 20 giu 2019
Immissione in libera pratica
Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa conformemente all' è immesso in libera pratica quando sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione ed è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)
nei quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione le autorità di vigilanza del mercato non hanno richiesto alle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, di mantenere la sospensione;
b)
le autorità di vigilanza del mercato hanno comunicato alle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, la loro approvazione dell'immissione in libera pratica.
L'immissione in libera pratica non è considerata quale prova della conformità al diritto dell'Unione.
Storico versioni
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