Art. 27 · Immissione in libera pratica

Art. 27

Immissione in libera pratica

In vigore dal 20 giu 2019
Immissione in libera pratica Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa conformemente all' è immesso in libera pratica quando sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione ed è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti: a) nei quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione le autorità di vigilanza del mercato non hanno richiesto alle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, di mantenere la sospensione; b) le autorità di vigilanza del mercato hanno comunicato alle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, la loro approvazione dell'immissione in libera pratica. L'immissione in libera pratica non è considerata quale prova della conformità al diritto dell'Unione.
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