Art. 3

In vigore dal 6 giu 2019
All'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.».
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