Art. 1

In vigore dal 6 giu 2019
Nell'allegato I, parte I, punto 10, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.».
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