Art. 2

Possibilità di pesca

In vigore dal 6 giu 2019
Possibilità di pesca Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli del presente regolamento.
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