Art. 3
Specie demersali e piccoli pelagici
In vigore dal 6 giu 2019
Specie demersali e piccoli pelagici
Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
1)
nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, «TSL»):
a)
pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:
Spagna
2 500 TSL;
Grecia
140 TSL;
Portogallo
1 060 TSL;
b)
pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi:
Spagna
2 900 TSL;
Grecia
225 TSL;
Italia
375 TSL;
c)
pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:
Spagna
3 500 TSL;
Portogallo
500 TSL;
Lituania
5 000 TSL;
Lettonia
5 000 TSL;
Polonia
1 000 TSL;
2)
a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per ciascuna specie (totali ammissibili di cattura, TAC):
a)
pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:
Spagna:
1 650 tonnellate;
Grecia:
100 tonnellate;
Portogallo:
750 tonnellate;
b)
pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci:
Spagna:
9 500 tonnellate;
Grecia:
500 tonnellate;
Italia:
1 000 tonnellate;
c)
pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi:
Spagna:
1 200 tonnellate;
Grecia:
150 tonnellate;
Italia:
150 tonnellate;
d)
pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:
Spagna:
3 900 tonnellate;
Portogallo:
700 tonnellate;
Lituania:
6 000 tonnellate;
Lettonia:
6 000 tonnellate;
Polonia:
1 400 tonnellate;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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