Art. 3

Specie demersali e piccoli pelagici

In vigore dal 6 giu 2019
Specie demersali e piccoli pelagici Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue: 1) nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, «TSL»): a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti: Spagna 2 500 TSL; Grecia 140 TSL; Portogallo 1 060 TSL; b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi: Spagna 2 900 TSL; Grecia 225 TSL; Italia 375 TSL; c) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici: Spagna 3 500 TSL; Portogallo 500 TSL; Lituania 5 000 TSL; Lettonia 5 000 TSL; Polonia 1 000 TSL; 2) a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per ciascuna specie (totali ammissibili di cattura, TAC): a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti: Spagna: 1 650 tonnellate; Grecia: 100 tonnellate; Portogallo: 750 tonnellate; b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci: Spagna: 9 500 tonnellate; Grecia: 500 tonnellate; Italia: 1 000 tonnellate; c) pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi: Spagna: 1 200 tonnellate; Grecia: 150 tonnellate; Italia: 150 tonnellate; d) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici: Spagna: 3 900 tonnellate; Portogallo: 700 tonnellate; Lituania: 6 000 tonnellate; Lettonia: 6 000 tonnellate; Polonia: 1 400 tonnellate;
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Specie demersali e piccoli pelagici (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1089) — Testo vigente | Portale Normativo