Art. 2
Fattori di omogeneità
In vigore dal 28 mag 2019
Fattori di omogeneità
1. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto i), sono i seguenti:
a)
il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
i)
prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali;
ii)
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali;
iii)
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili residenziali;
b)
il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
i)
beni che producono reddito;
ii)
beni che non producono reddito;
c)
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione.
2. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto ii), sono i seguenti:
a)
il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:
i)
prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali;
ii)
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali;
iii)
prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali;
b)
il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie:
i)
edifici adibiti a uffici;
ii)
superfici di vendita;
iii)
ospedali;
iv)
magazzini;
v)
alberghi;
vi)
immobili industriali;
vii)
altro tipo specifico di immobile non residenziale;
c)
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione.
3. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto iv), sono i seguenti:
a)
il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
i)
microimprese e piccole e medie imprese;
ii)
altri tipi di imprese e società;
b)
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti:
i)
esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione;
ii)
esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
4. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto v), sono i seguenti:
a)
il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
i)
persone fisiche;
ii)
microimprese e piccole e medie imprese;
iii)
altri tipi di imprese e società;
iv)
organismi del settore pubblico;
v)
enti finanziari;
b)
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
5. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto vi), sono i seguenti:
a)
il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori:
i)
persone fisiche;
ii)
microimprese e piccole e medie imprese;
iii)
altri tipi di imprese e società;
iv)
organismi del settore pubblico;
v)
enti finanziari;
b)
la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione.
6. I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto viii), sono i seguenti:
a)
tipo di debitore;
b)
rango dei diritti di garanzia;
c)
tipo di immobili;
d)
giurisdizione.
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