Art. 2

Fattori di omogeneità

In vigore dal 28 mag 2019
Fattori di omogeneità 1.   I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto i), sono i seguenti: a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie: i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili residenziali; ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili residenziali; iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili residenziali; b) il tipo di immobile residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie: i) beni che producono reddito; ii) beni che non producono reddito; c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni garantite da immobili residenziali situati nella stessa giurisdizione. 2.   I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto ii), sono i seguenti: a) il rango dei diritti di garanzia, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti: i) prestiti garantiti da diritti di garanzia di primo rango su immobili non residenziali; ii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore e da tutti i diritti di rango superiore su immobili non residenziali; iii) prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su immobili non residenziali; b) il tipo di immobile non residenziale, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie: i) edifici adibiti a uffici; ii) superfici di vendita; iii) ospedali; iv) magazzini; v) alberghi; vi) immobili industriali; vii) altro tipo specifico di immobile non residenziale; c) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione. 3.   I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto iv), sono i seguenti: a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di debitori: i) microimprese e piccole e medie imprese; ii) altri tipi di imprese e società; b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di esposizioni sottostanti: i) esposizioni garantite da immobili situati nella stessa giurisdizione; ii) esposizioni verso debitori residenti nella stessa giurisdizione. 4.   I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto v), sono i seguenti: a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori: i) persone fisiche; ii) microimprese e piccole e medie imprese; iii) altri tipi di imprese e società; iv) organismi del settore pubblico; v) enti finanziari; b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione. 5.   I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto vi), sono i seguenti: a) il tipo di debitore, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso una soltanto delle seguenti tipologie di debitori: i) persone fisiche; ii) microimprese e piccole e medie imprese; iii) altri tipi di imprese e società; iv) organismi del settore pubblico; v) enti finanziari; b) la giurisdizione, per cui il portafoglio è costituito da esposizioni sottostanti verso debitori residenti nella stessa giurisdizione. 6.   I fattori di omogeneità per la tipologia di attività di cui all’, lettera a), punto viii), sono i seguenti: a) tipo di debitore; b) rango dei diritti di garanzia; c) tipo di immobili; d) giurisdizione.
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