Art. 1
Omogeneità delle esposizioni sottostanti
In vigore dal 28 mag 2019
Omogeneità delle esposizioni sottostanti
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività:
i)
prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento;
ii)
prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio;
iii)
linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
iv)
linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società;
v)
prestiti per veicoli e leasing auto;
vi)
crediti su carte di credito;
vii)
crediti commerciali;
viii)
altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta;
b)
sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato;
c)
sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante sul lato dell’attivo della società veicolo per la cartolarizzazione;
d)
ad esse si applicano uno o più fattori di omogeneità in conformità dell’.
Ai fini della lettera a), quando un’esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l’esposizione è assegnata ad un’unica tipologia di attività.
Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull’omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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