Art. 1

Omogeneità delle esposizioni sottostanti

In vigore dal 28 mag 2019
Omogeneità delle esposizioni sottostanti Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) corrispondono a una delle seguenti tipologie di attività: i) prestiti su immobili residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali oppure che sono pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che soddisfa i requisiti per l’attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dalla parte tre, titolo II, capo 2, del medesimo regolamento; ii) prestiti su immobili non residenziali che sono garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali, compresi uffici o altri locali per il commercio; iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico; iv) linee di credito, compresi prestiti e leasing, concesse a qualsiasi tipo di impresa o società; v) prestiti per veicoli e leasing auto; vi) crediti su carte di credito; vii) crediti commerciali; viii) altre esposizioni sottostanti che, in base a metodologie e parametri interni, sono considerate dal cedente o dal promotore una tipologia di attività distinta; b) sono sottoscritte in conformità di parametri che applicano metodi analoghi per la valutazione del rischio di credito associato; c) sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante sul lato dell’attivo della società veicolo per la cartolarizzazione; d) ad esse si applicano uno o più fattori di omogeneità in conformità dell’. Ai fini della lettera a), quando un’esposizione sottostante corrisponde a più di una tipologia di attività, per tale cartolarizzazione l’esposizione è assegnata ad un’unica tipologia di attività. Qualsiasi modifica delle esposizioni sottostanti in un portafoglio che è considerato omogeneo ai sensi del presente regolamento non incide sull’omogeneità se la modifica è dovuta a motivi che sfuggono al controllo del cedente o del promotore.
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