Art. 3

In vigore dal 27 mag 2019
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le partite di mangimi e alimenti di cui all', paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima della data di entrata in vigore possono essere importate nell'Unione senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
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