Art. 2

In vigore dal 27 mag 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p): «o) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dalla Gambia; p) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dal Sudan;»; 2) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita. Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici. Il peso lordo delle partite di cui al primo comma non supera in alcun caso i 30 kg.»; 3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)] e il Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile;»; b) le lettere j), k) e l) sono sostituite dalle seguenti: «j) l'amministrazione e autorità di controllo etiope responsabile degli Alimenti, dei medicinali e dell'assistenza sanitaria [Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration (FMHACA)], per gli alimenti provenienti dall'Etiopia; k) il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare [Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)] e l'istituto nazionale della Nutrizione [Instituto Nacional de Alimentos (INAL)], per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina; l) l'Agenzia per la Sicurezza alimentare della Repubblica dell'Azerbaigian, per gli alimenti provenienti dall'Azerbaigian.»; c) sono aggiunte le seguenti lettere m) e n): «m) l'Autorità per la Sicurezza e la qualità alimentare, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Gambia; n) il ministero dell'Agricoltura e delle foreste, per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Sudan.»; 4) l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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