Art. 2
In vigore dal 27 mag 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):
«o)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dalla Gambia;
p)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originari o provenienti dal Sudan;»;
2)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario della partita. Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione sul mercato o spedite per essere utilizzate a fini scientifici.
Il peso lordo delle partite di cui al primo comma non supera in alcun caso i 30 kg.»;
3)
all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)] e il Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile;»;
b)
le lettere j), k) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«j)
l'amministrazione e autorità di controllo etiope responsabile degli Alimenti, dei medicinali e dell'assistenza sanitaria [Ethiopian Food, Medicine and Health Care Administration (FMHACA)], per gli alimenti provenienti dall'Etiopia;
k)
il servizio nazionale della Sanità e qualità agroalimentare [Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)] e l'istituto nazionale della Nutrizione [Instituto Nacional de Alimentos (INAL)], per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Argentina;
l)
l'Agenzia per la Sicurezza alimentare della Repubblica dell'Azerbaigian, per gli alimenti provenienti dall'Azerbaigian.»;
c)
sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):
«m)
l'Autorità per la Sicurezza e la qualità alimentare, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Gambia;
n)
il ministero dell'Agricoltura e delle foreste, per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Sudan.»;
4)
l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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