Art. 13
Operazioni transfrontaliere o operazioni condotte al di fuori dello stato di immatricolazione
In vigore dal 24 mag 2019
Operazioni transfrontaliere o operazioni condotte al di fuori dello stato di immatricolazione
1. Qualora intenda effettuare un'operazione nella categoria «specifica» per la quale è già stata rilasciata un'autorizzazione operativa in conformità all', e che è destinata a svolgersi in tutto o in parte nello spazio aereo di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione, l'operatore UAS presenta all'autorità competente dello Stato membro in cui è prevista l'operazione una domanda comprendente le seguenti informazioni:
a)
una copia dell'autorizzazione operativa rilasciata all'operatore UAS in conformità all'; e
b)
il luogo o i luoghi in cui si svolgerà l'operazione prevista, comprese, se necessario, le misure di attenuazione aggiornate per far fronte ai rischi individuati a norma dell', paragrafo 2, lettera b), specifici dello spazio aereo, del terreno, delle caratteristiche della popolazione e delle condizioni climatiche locali.
2. Al ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è prevista l'operazione effettua senza indebito ritardo una valutazione della stessa e fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione e all'operatore UAS una conferma del fatto che le misure di attenuazione aggiornate di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soddisfacenti ai fini dell'operazione da effettuarsi nel luogo previsto. Ricevuta tale conferma, l'operatore UAS può avviare l'operazione prevista e lo Stato membro di immatricolazione registra nell'autorizzazione operativa rilasciata in conformità all' le misure di attenuazione aggiornate che l'operatore UAS deve applicare.
3. Qualora intenda effettuare un'operazione nella categoria «specifica» per la quale è già stata concessa un'autorizzazione operativa in conformità all', paragrafo 5, e che è destinata a svolgersi in tutto o in parte nello spazio aereo di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione, l'operatore UAS presenta all'autorità competente dello Stato membro in cui è prevista l'operazione una copia della dichiarazione presentata allo Stato membro di immatricolazione, nonché una copia della conferma del ricevimento e della completezza di tale dichiarazione.
Storico versioni
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