Art. 3
Entrata in vigore e data di applicazione
In vigore dal 20 mag 2019
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, con le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 8:
3. I punti seguenti dell' del presente regolamento si applicano dal 27 giugno 2019:
a)
il punto 1), contenente le disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione e i poteri di vigilanza;
b)
il punto 2), contenente le definizioni, a meno che non facciano riferimento esclusivamente a disposizioni che si applicano a norma del presente articolo a partire da una data differente, nel qual caso esse si applicano a decorrere da tale data;
c)
il punto 3), lettera b), il punto 6), lettera c), il punto 8), il punto 9), per quanto riguarda l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, i punti da 14), a 17), i punti da 19 a 44, il punto 47, i punti 128 e 129, contenenti le disposizioni relative ai fondi propri e quelle relative all'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili;
d)
il punto 9), per quanto riguarda le disposizioni sull'impatto delle nuove norme relative alla cartolarizzazione previste all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
il punto 57), contenente le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le banche multilaterali di sviluppo, e il punto 58), contenente di cui le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le organizzazioni internazionali;
f)
il punto 53), per quanto riguarda l'articolo 104 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, i punti 89) e 90), il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 124, contenente le disposizioni riguardanti gli obblighi di segnalazione per il rischio di mercato;
g)
il punto 130), contenente le disposizioni riguardanti i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP;
h)
il punto 133), solo per quanto riguarda le disposizioni riguardanti le vendite su larga scala di cui all'articolo 500 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
i)
il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente le disposizioni sulla rinuncia alla comunicazione dei dati;
j)
il punto 144), contenente le disposizioni sullo strumento per la conformità;
k)
le disposizioni per le quali occorre che le autorità europee di vigilanza o il CERS presentino alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e relazioni, le disposizioni a norma delle quali la Commissione è tenuta ad elaborare relazioni, nonché le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le disposizioni riguardanti il riesame e le proposte legislative e le previsioni a norma delle quali le autorità europee di vigilanza sono tenute a adottare orientamenti, vale a dire il punto 2, lettera b); il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 18, lettera b); il punto 31), per quanto riguarda l'articolo 72 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 38, per quanto riguarda l'articolo 78 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 57, lettera b); il punto 60, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 63, per quanto riguarda l'articolo 132 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 67, per quanto riguarda l'articolo 164, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 74, per quanto riguarda l'articolo 277, paragrafi 5 e 279 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 89, per quanto riguarda l'articolo 325, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 90, per quanto riguarda l'articolo 325 duovicies, paragrafo 5, l'articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, l'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3, l'articolo 325 triquinquagies, paragrafi 8 e 9, l'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, l'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, l'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, l'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, l'articolo 325 unsexagies, paragrafo 3, l'articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, l'articolo 325 novosexagies, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 93, per quanto riguarda l'articolo 390, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;
il punto 94; il punto 96, per quanto riguarda l'articolo 394, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 98, lettera b); il punto 104, per quanto riguarda l'articolo 403, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 109, lettera b); il punto 111, lettera b); il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430, paragrafi 7 e 8, 430 ter, paragrafo 6, e 430 quater del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 119, per quanto riguarda l'articolo 432, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 123; il punto 124; il punto 125; il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 135; il punto 136; il punto 137; il punto 138; il punto 139; il punto 140; il punto 141; il punto 142; e il punto 143.
Fatta salva la lettera f) del primo comma, le disposizioni riguardanti l'informativa e le segnalazioni si applicano a decorrere dalla data di applicazione del requisito a cui fanno riferimento l'informativa o le segnalazioni.
4. I punti seguenti dell' del presente regolamento si applicano dal 28 dicembre 2020:
a)
il punto 6) lettere a), b) e d) e i punti 7) e 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenenti le disposizioni sul consolidamento prudenziale;
b)
il punto 60), contenente le disposizioni sulle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, il punto 67), contenente le disposizioni sulle perdite in caso di inadempimento (loss given default), e il punto 122), contenente le disposizioni sul rischio macroprudenziale o sistemico identificato a livello di uno Stato membro.
5. Il punto 46), lettera b, dell' del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'introduzione del nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII si applica dal 1o gennaio 2022.
6. Il punto 53), solo con riguardo all'articolo 104 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, e i punti 55) e 69) dell' del presente regolamento, contenente le disposizioni riguardanti l'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato si applicano a decorrere dal 28 giugno 2023.
7. Il punto 18) dell' del presente regolamento, solo per quanto riguarda l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l'esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente si applica a decorrere da 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
8. Il punto 126) dell' del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'esenzione dalle deduzioni delle partecipazioni azionarie si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019.
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