Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) all'articolo 50 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Una CCP calcola il capitale ipotetico come segue: dove: KCCP = il capitale ipotetico; i = l'indice che individua il partecipante diretto; EADi = l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i, comprese le operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regolamentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri; RW = un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; e coefficiente di capitale = 8 %.»; 2) l'articolo 50 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 50 ter Regole generali per il calcolo di KCCP Ai fini del calcolo di KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica alle disposizioni seguenti: a) le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue: i) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni lavorativi; ii) per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore (EADi) utilizzando la formula seguente: EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0} dove: EADi = il valore dell'esposizione; i = l'indice che individua il partecipante diretto; EBRMi = il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto il derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto; IMi = il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; DFi = il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto i. Tutti i valori della presente formula si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri; iii) per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono EBRMi conformemente alla parte tre, titolo V, dello stesso regolamento. b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4, dello stesso regolamento; c) una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include nel calcolo di KCCP margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP; d) una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale; e) se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e operazioni calcolati conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, senza tener conto del margine iniziale nel calcolo; f) le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia; g) nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell'EADi separatamente per ogni sottoconto e calcolano l'EADi totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l'EAD del sottoconto delle attività per conto proprio del partecipante diretto; h) ai fini della lettera f), se il DFi non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il DFi per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante diretto o per il conto del partecipante diretto; i) le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre soltanto le operazioni in contante. Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 dello stesso regolamento.»; 3) all'articolo 50 quater, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono abrogate; 4) all'articolo 50 quinquies, la lettera c) è abrogata; 5) all'articolo 89, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la CCP non dispone di un fondo di garanzia; b) la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:876:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/876) — Testo vigente | Portale Normativo