Art. 2

In vigore dal 20 mag 2019
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni: a) le disposizioni di cui all', punti 10) e 11), del presente regolamento riguardo all'articolo 38, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 39, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 dicembre 2019; b) le disposizioni di cui all', punto 7), lettera b), del presente regolamento riguardo all'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 giugno 2020; c) le disposizioni di cui all', punto 2), lettera b), e all', punto 20), del presente regolamento riguardo all'articolo 4, paragrafo 3 bis, e all'articolo 78, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 giugno 2021.
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