Art. 1
Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione
In vigore dal 20 mag 2019
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1)
all', il punto 8) è sostituito dal seguente:
«8) “controparte finanziaria”:
a)
un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b)
un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
c)
un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
d)
un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;
e)
un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
f)
un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all', paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;
g)
un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."
(*2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."
(*3) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."
(*4) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)."
(*5) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"
2)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
alla lettera a), i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;
ii)
tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
iii)
tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
iv)
tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;»;
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché alla data in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a);»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Senza essere tenuti a stipulare un contratto, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Tali partecipanti diretti e clienti adottano tutte le misure ragionevoli volte a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse, in particolare tra l'unità di negoziazione e l'unità di compensazione, che potrebbero incidere negativamente su una fornitura equa, ragionevole, non discriminatoria e trasparente dei servizi di compensazione. Tali misure sono adottate anche se i servizi di negoziazione e di compensazione sono forniti da entità giuridiche differenti che appartengono allo stesso gruppo.
I partecipanti diretti e i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 a integrazione del presente regolamento precisando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali di cui al presente paragrafo, primo comma, devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di quanto segue:
a)
obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e condizioni contrattuali generali concernenti il listino prezzi, fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali con le singole controparti;
b)
fattori che costituiscono condizioni commerciali ragionevoli per assicurare accordi contrattuali imparziali e razionali;
c)
obblighi che facilitano i servizi di compensazione a condizioni eque e non discriminatorie, tenendo conto dei costi e dei rischi correlati, in modo che le eventuali differenze di prezzi siano proporzionate ai costi, ai rischi e ai benefici; e
d)
criteri di controllo del rischio per il partecipante diretto o il cliente legati ai servizi di compensazione forniti.»;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 bis
Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione
1. Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.
Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:
a)
ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;
b)
stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e
c)
diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).
2. Una controparte finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b).
La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione.
3. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.
Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del fondo.
Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce:
a)
a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del gestore; né
b)
all'elusione dell'obbligo di compensazione.
Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.»;
4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se un'autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC a norma dell'articolo 14 o 15 o se una classe di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare è coperta da un'autorizzazione esistente concessa conformemente all'articolo 14 o 15, notifica immediatamente all'ESMA tale autorizzazione o la categoria di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
5)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una specifica categoria di derivati OTC, l'ESMA elimina immediatamente tale CCP dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.»;
6)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Sospensione dell'obbligo di compensazione
1. L'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per categorie specifiche di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
le categorie specifiche di derivati OTC non sono più idonee per la compensazione centrale in conformità dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 5;
b)
è probabile che una CCP cessi la compensazione di tali categorie specifiche di derivati OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tali categorie specifiche di derivati OTC senza che vi siano interruzioni;
c)
la sospensione dell'obbligo di compensazione per tali specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati finanziari nell'Unione e tale sospensione è proporzionata a tali obiettivi.
Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22.
La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni ivi enunciate è soddisfatta.
Se l'ESMA ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, la richiesta di cui al presente paragrafo, primo comma, può includere anche una richiesta di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.
2. Alle condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22 possono richiedere che l'ESMA presenti alla Commissione una richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione. La richiesta da parte dell'autorità competente fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è soddisfatta.
Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente di cui al presente paragrafo, primo comma, e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'ESMA chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta cui al presente paragrafo, primo comma. L'ESMA informa l'autorità competente interessata della sua decisione. Se l'ESMA respinge la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto.
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rese pubbliche.
4. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'ESMA, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all'ESMA. Tale informazione non è resa pubblica.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.
5. Se richiesto dall'ESMA conformemente al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo, l'atto di esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC può sospendere altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione.
6. La sospensione dell'obbligo di compensazione e, ove applicabile, l'obbligo di negoziazione sono comunicati all'ESMA e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.
7. La sospensione dell'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.
La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 5 è valida per lo stesso periodo iniziale.
8. Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 4 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 6.
L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.
Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o della proroga di cui al presente paragrafo, primo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. L'ESMA trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.
L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 7.
La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell'obbligo di compensazione.»;
7)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.
Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:
a)
stipulati prima del 12 febbraio 2014 e ancora in essere a tale data;
b)
stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.
In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica ai contratti derivati all'interno dello stesso gruppo quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché:
a)
entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;
b)
entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e
c)
l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.
Le controparti notificano alle rispettive autorità competenti l'intenzione di applicare l'esenzione di cui al terzo comma. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, le autorità competenti notificate non manifestino disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al terzo comma.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Le controparti finanziarie hanno l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto di entrambe le controparti i dati dei contratti derivati OTC conclusi con una controparte non finanziaria che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
Per garantire che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati dei contratti derivati OTC conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati.
Fatto salvo il primo comma, le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di segnalazione possono decidere di segnalare a un repertorio di dati sulle negoziazioni i dati relativi ai contratti derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie. In tal caso, le controparti non finanziarie informano le controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC di tale decisione prima di segnalare i dati. In tale situazione, le controparti non finanziarie hanno la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare tali dati e di garantirne l'esattezza.
Una controparte non finanziaria che non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e concluda un contratto derivato OTC con un soggetto stabilito in un paese terzo non è tenuta alla segnalazione a norma del presente articolo e non ha la responsabilità giuridica di segnalare i dati di tali contratti derivati OTC né di garantirne l'esattezza alle seguenti condizioni:
a)
tale soggetto di un paese terzo sarebbe considerato quale controparte finanziaria se fosse stabilito nell'Unione;
b)
il regime giuridico in materia di segnalazione a cui è soggetto tale soggetto di un paese terzo è stato dichiarato equivalente a norma dell'articolo 13; e
c)
la controparte finanziaria del paese terzo ha segnalato tali informazioni a norma del regime giuridico in materia di segnalazione di tale paese terzo a un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia soggetto all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, un accesso diretto e immediato ai dati.
1 ter. La società di gestione di un OICVM ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'OICVM è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
1 quater. Il GEFIA ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui il pertinente FIA è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
1 quinquies. Il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP che, conformemente al diritto nazionale, non ha personalità giuridica ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'EPAP è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati.
1 sexies. Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni.
1 septies. Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare tale obbligo.»;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
a)
le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:
i)
l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (legal entity identifier — LEI);
ii)
il codice internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number — ISIN);
iii)
l'identificativo unico dell'operazione (unique trade identifier — UTI);
b)
i metodi e le modalità di segnalazione;
c)
la frequenza delle segnalazioni;
d)
la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati.
Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 (*6) e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
(*6) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;"
8)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ogni 12 mesi la controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.
Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo rispetto a una o più categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), la controparte non finanziaria:
a)
ne informa immediatamente l'ESMA e la pertinente autorità competente e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;
b)
stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a);
c)
diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a), che appartengono alle categorie di attività rispetto alle quali il risultato del calcolo supera le soglie di compensazione o, se la controparte non finanziaria non ha calcolato la sua posizione, che appartengono a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione.
2. Una controparte non finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.
La controparte non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla pertinente autorità competente che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione della posizione.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Le pertinenti autorità competenti della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.»;
c)
al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'ESMA, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie di compensazione di cui al primo comma, lettera b), e, ove necessario tenendo conto in particolare dell'interconnessione delle controparti finanziarie, propone di modificare le norme tecniche di regolamentazione in conformità del presente paragrafo.
Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell'ESMA in materia.»;
9)
all'articolo 11, il paragrafo 15 è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione di cui al paragrafo 3;»;
ii)
è inserito il punto seguente:
«a bis)
le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione del rischio;»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, tranne quelli di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
L'EBA, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 giugno 2020.»;
10)
all'articolo 38 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti.
7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni:
a)
spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;
b)
descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;
c)
sono documentate.»;
11)
all'articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non impediscono alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»;
12)
l'articolo 56 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'ESMA, in alternativa:
a)
una domanda di registrazione;
b)
una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a)
i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
a)
il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'ESMA elabora un formato semplificato.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
13)
all'articolo 62, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), un'autorità nazionale competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.»;
14)
l'articolo 63 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni nei locali aziendali, gli immobili o le proprietà delle persone giuridiche di cui all'articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o alle proprietà delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti di cui all'articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7 un'autorità nazionale competente deve essere autorizzata da un'autorità giudiziaria in conformità delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.»;
15)
l'articolo 64 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente i risultati dei lavori di cui al paragrafo 3, il funzionario incaricato delle indagini informa le persone oggetto delle indagini stesse. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'ESMA si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del diritto applicabile. Inoltre l'ESMA si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.»;
16)
all'articolo 65, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
alla lettera a), l'importo «EUR 20 000» è sostituito da «EUR 200 000»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a k), e all'allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 ed EUR 100 000.»;
c)
è aggiunta la lettera seguente:
«c)
per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000.»;
17)
all'articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di prendere la decisione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, e in merito a una sanzione per la reiterazione ai sensi dell'articolo 66, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle decisioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o impedire danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, compresa la stabilità o la correttezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.»;
18)
all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di qualsiasi commissione a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi ragionevoli sostenuti dall'ESMA per la sua registrazione e per le operazioni di vigilanza dell'ESMA ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata dall'ESMA.»;
19)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 76 bis
Reciproco accesso diretto ai dati
1. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.
2. Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a)
i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo sono debitamente autorizzati;
b)
i repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo sono sottoposti su base continuativa a vigilanza e ad applicazione efficaci;
c)
sono previste garanzie di segretezza professionale, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle enunciate nel presente regolamento;
d)
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati.»;
20)
all'articolo 78 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«9. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:
a)
procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
b)
procedure atte a verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;
c)
politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.
10. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a)
le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
b)
le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e di verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati a norma dell'articolo 9.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
21)
all'articolo 80 è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Su richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti che non sono tenute a segnalare i dati dei loro contratti derivati OTC in conformità dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, e alle controparti e alle CCP che hanno delegato il proprio obbligo di segnalazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, l'accesso alle informazioni segnalate per loro conto.»;
22)
l'articolo 81 è così modificato:
a)
al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«q)
le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
a)
le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;
b)
la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
c)
gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;
d)
i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
23)
all'articolo 82, i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all', paragrafo 6, all'articolo 4 paragrafo 3 bis, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 6, dell'articolo 4 paragrafo 3 bis, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 70, dell'articolo 72, paragrafo 3, e dell'articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
24)
l'articolo 85 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 18 giugno 2024 la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Entro il 17 giugno 2023 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione su quanto segue:
a)
l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) sul livello di compensazione da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie e sulla distribuzione della compensazione all'interno di ciascun tipo di controparte, in particolare per quanto riguarda le controparti finanziarie con un volume limitato di attività in derivati OTC e l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
b)
l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 sulla qualità e sull'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle negoziazioni nonché sulla qualità delle informazioni rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni;
c)
le modifiche del quadro normativo in materia di segnalazione, comprese la diffusione e l'attuazione della delega in materia di segnalazione stabilite all'articolo 9, paragrafo 1 bis, e in particolare l'impatto sull'onere di segnalazione per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione;
d)
l'accessibilità ai servizi di compensazione, in particolare se l'obbligo di fornire servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, risulti efficace nel facilitare l'accesso alla compensazione.
(*7) Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28 maggio 2019, pag. 42).»;"
c)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Entro il 18 giugno 2020 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili.
Entro il 18 dicembre 2019 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, l'ESMA, in collaborazione con l'EIOPA, l'EBA e il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono valutati i seguenti elementi:
a)
se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati e sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere;
b)
il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, nell'ambito di ciascuna categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;
c)
le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contanti e non in contanti;
d)
le implicazioni delle soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), per gli schemi pensionistici;
e)
l'impatto di altri requisiti di legge sui differenziali di costo tra le operazioni in contratti derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013;
f)
se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.
La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, due volte, ogni volta per un periodo di un anno, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.
Le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte di tali schemi.
La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto di rappresentanti delle CCP, dei partecipanti diretti, degli schemi pensionistici e di altre parti pertinenti in relazione a dette soluzioni tecniche praticabili, al fine di monitorare gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici, compreso il trasferimento, da parte di tali schemi, di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione. Il gruppo di esperti si riunisce almeno ogni sei mesi. La Commissione prende in considerazione gli sforzi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici nel redigere le relazioni di cui al primo comma.
3. Entro il 18 dicembre 2020 la Commissione elabora una relazione in cui valuta:
a)
se gli obblighi di segnalare le operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e a norma del presente regolamento crei una duplicazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni per i derivati non OTC e se la segnalazione delle operazioni non OTC possa essere ridimensionata o semplificata per tutte le controparti senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni;
b)
la necessità e l'opportunità di allineare l'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;
c)
se le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto della misura in cui detti servizi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, della potenziale elusione dell'obbligo di compensazione e della potenziale disincentivazione della compensazione centrale.
La Commissione presenta la relazione di cui al primo comma, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Entro il 18 maggio 2020, l'ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione valuta:
a)
la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati dei contratti derivati che devono essere segnalati sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti e se tali obblighi debbano essere allineati;
b)
la fattibilità di un'ulteriore semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e tenendo conto delle misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;
c)
l'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;
d)
in cooperazione con il CERS, se sia opportuno esentare dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo, paragrafo 1, le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio; la relazione:
i)
analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione del rischio post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato nei portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le operazioni di ribilanciamento;
ii)
illustra le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, la misura in cui questi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione al fine di gestire il rischio sistemico; e
iii)
valuta in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione;
e)
se l'elenco di strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, conformemente all'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni monetari autorizzati a norma del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
(*8) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).»;"
25)
all'articolo 86 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.»;
26)
all'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 18 giugno 2021 l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento di uno schema pensionistico.
L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui al primo comma del presente paragrafo stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.»;
27)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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