Art. 79
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 20 mag 2019
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente regolamento relative all'ESP si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 1.
Le disposizioni del presente regolamento relative al BMS comune si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 2.
Le disposizioni del presente regolamento relative al CIR si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 3.
Le disposizioni del presente regolamento relative al MID si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 4.
Le disposizioni del presente regolamento relative ai meccanismi e alle procedure di controllo della qualità dei dati automatizzati, agli indicatori comuni di qualità dei dati e alle norme minime di qualità dei dati si applicano a decorrere rispettivamente dalle date stabilite dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 5.
Le disposizioni del presente regolamento relative al CRRS si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell', paragrafo 6.
Gli , paragrafo 1, si applicano a decorrere dall'11 giugno 2019.
Il presente regolamento si applica in relazione all'Eurodac a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 diventa applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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