Art. 2
In vigore dal 17 mag 2019
Le relazioni sulla qualità sono presentate tramite il punto di accesso unico messo a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per consentirle di ricevere tali relazioni sulla qualità per via elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:803:oj#art-2