Art. 1
In vigore dal 17 mag 2019
1. I requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità dei dati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sono stabiliti nell'allegato.
2. Gli Stati membri presentano le prime relazioni sulla qualità entro il 15 giugno 2019.
3. Ciascuna relazione sulla qualità riguarda gli anni interi trascorsi dalla data della precedente relazione sulla qualità. Le prime relazioni sulla qualità, tuttavia, riguardano gli anni di riferimento 2017 e 2018.
Storico versioni
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