Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012

In vigore dal 10 mag 2019
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è così modificato: 1) all', il paragrafo 1 è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il quarto comma, al più tardi tre anni prima della scadenza dell'approvazione di una sostanza attiva il produttore di tale sostanza presenta la domanda di rinnovo dell'approvazione allo Stato membro relatore indicato nella seconda colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (*1) e allo Stato membro correlatore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, o a ciascuno degli Stati membri di un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore e sono indicati nella quarta colonna di tale allegato. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).»;" b) sono aggiunti il quarto, quinto e sesto comma seguenti: «Nei casi in cui un gruppo di Stati membri assume congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore indicato nella quarta colonna dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, non è nominato alcuno Stato membro correlatore. In tali casi, tutti i riferimenti allo “Stato membro relatore” nel presente regolamento sono intesi come riferimenti al “gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore”. Prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore concordano la ripartizione di tutti i compiti e del carico di lavoro. Gli Stati membri appartenenti al gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore si adoperano per raggiungere un consenso durante la valutazione.»; 2) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) se del caso, i punti sui quali lo Stato membro correlatore non concorda con la valutazione dello Stato membro relatore o, se del caso, i punti in cui non è raggiunto un accordo tra gli Stati membri che compongono un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore.»; 3) è inserito il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Tasse e diritti Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse e diritti a norma dell'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009 a copertura dei costi connessi con l'attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:724:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo