Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012
In vigore dal 10 mag 2019
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell'allegato è assegnata o a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di tale allegato, o a un gruppo di Stati membri che agiscono congiuntamente in qualità di Stato membro relatore, indicati se del caso nella quarta colonna di tale allegato. In quest'ultimo caso non è nominato alcun correlatore.»;
2)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2019:724:oj#art-1