Art. 22
Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza
In vigore dal 17 apr 2019
Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza
1. È istituito il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza.
2. Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. La Commissione, a seguito di un invito aperto e trasparente, seleziona su proposta dell’ENISA i membri del gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza garantendo un equilibrio tra i diversi gruppi di portatori di interessi, nonché un opportuno equilibrio geografico e di genere.
3. Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza:
a)
fornisce consulenza alla Commissione sulle questioni strategiche riguardanti il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza;
b)
su richiesta, fornisce consulenza all’ENISA su questioni generali e strategiche concernenti i compiti della stessa in materia di mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione;
c)
assiste la Commissione nell’elaborazione del programma di lavoro progressivo dell’Unione di cui all’;
d)
formula un parere sul programma di lavoro progressivo dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4; e,
e)
in casi urgenti, fornisce consulenza alla Commissione e all’ECCG in merito alla necessità di sistemi di certificazione supplementari non inclusi nel programma di lavoro progressivo dell’Unione, come previsto dagli .
4. Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è copresieduto dai rappresentanti della Commissione e dell’ENISA ed è quest’ultima ad assicurarne il segretariato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:881:oj#art-22