Art. 22

Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza

In vigore dal 17 apr 2019
Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza 1.   È istituito il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza. 2.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. La Commissione, a seguito di un invito aperto e trasparente, seleziona su proposta dell’ENISA i membri del gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza garantendo un equilibrio tra i diversi gruppi di portatori di interessi, nonché un opportuno equilibrio geografico e di genere. 3.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza: a) fornisce consulenza alla Commissione sulle questioni strategiche riguardanti il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza; b) su richiesta, fornisce consulenza all’ENISA su questioni generali e strategiche concernenti i compiti della stessa in materia di mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione; c) assiste la Commissione nell’elaborazione del programma di lavoro progressivo dell’Unione di cui all’; d) formula un parere sul programma di lavoro progressivo dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4; e, e) in casi urgenti, fornisce consulenza alla Commissione e all’ECCG in merito alla necessità di sistemi di certificazione supplementari non inclusi nel programma di lavoro progressivo dell’Unione, come previsto dagli . 4.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è copresieduto dai rappresentanti della Commissione e dell’ENISA ed è quest’ultima ad assicurarne il segretariato.
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