Art. 22 · Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza

Art. 22

Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza

In vigore dal 17 apr 2019
Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza 1.   È istituito il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza. 2.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. La Commissione, a seguito di un invito aperto e trasparente, seleziona su proposta dell’ENISA i membri del gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza garantendo un equilibrio tra i diversi gruppi di portatori di interessi, nonché un opportuno equilibrio geografico e di genere. 3.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza: a) fornisce consulenza alla Commissione sulle questioni strategiche riguardanti il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza; b) su richiesta, fornisce consulenza all’ENISA su questioni generali e strategiche concernenti i compiti della stessa in materia di mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione; c) assiste la Commissione nell’elaborazione del programma di lavoro progressivo dell’Unione di cui all’; d) formula un parere sul programma di lavoro progressivo dell’Unione a norma dell’, paragrafo 4; e, e) in casi urgenti, fornisce consulenza alla Commissione e all’ECCG in merito alla necessità di sistemi di certificazione supplementari non inclusi nel programma di lavoro progressivo dell’Unione, come previsto dagli . 4.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è copresieduto dai rappresentanti della Commissione e dell’ENISA ed è quest’ultima ad assicurarne il segretariato.
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