Art. 16

Presidente del consiglio di amministrazione

In vigore dal 17 apr 2019
Presidente del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, a maggioranza dei due terzi dei membri. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.
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