Art. 14
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 17 apr 2019
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un membro nominato da ciascuno Stato membro e due membri nominati dalla Commissione. Tutti i membri hanno diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro assente.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di cibersicurezza, tenendo conto delle loro pertinenti abilità gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
4. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.
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