Art. 11
Ricerca e innovazione
In vigore dal 17 apr 2019
Ricerca e innovazione
Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, l’ENISA:
a)
fornisce consulenza alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri sulle esigenze e le priorità in materia di ricerca nel campo della cibersicurezza, al fine di consentire di reagire in maniera efficace ai rischi e alle minacce informatiche attuali ed emergenti, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nuove ed emergenti, e di utilizzare efficacemente le tecnologie per la prevenzione dei rischi;
b)
partecipa, qualora la Commissione gliene abbia delegato i poteri, alla fase di attuazione dei programmi di finanziamento per la ricerca e l’innovazione o in qualità di beneficiario;
c)
contribuisce all’agenda strategica di ricerca e innovazione a livello dell’Unione nel campo della cibersicurezza.
Storico versioni
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