Art. 10
Sensibilizzazione e istruzione
In vigore dal 17 apr 2019
Sensibilizzazione e istruzione
L’ENISA:
a)
sensibilizza l’opinione pubblica sui rischi connessi alla cibersicurezza e fornisce orientamenti in materia di buone pratiche per i singoli utenti destinate a cittadini, organizzazioni e imprese, anche per quanto concerne l’igiene informatica e l’alfabetizzazione informatica;
b)
organizza regolarmente, in collaborazione con gli Stati membri, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e con il settore, campagne di sensibilizzazione al fine di rafforzare la cibersicurezza e la sua visibilità nell’Unione e incoraggiare un ampio dibattito pubblico;
c)
assiste gli Stati membri nei loro sforzi di sensibilizzazione e promuove l’istruzione in materia di cibersicurezza;
d)
incoraggia un miglior coordinamento e scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri per la sensibilizzazione e l’istruzione in materia di cibersicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:881:oj#art-10